Il 20 aprile 2015 il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulle nuove norme volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La direttiva e il regolamento rafforzeranno le norme dell’UE contro il riciclaggio di denaro e garantiranno coerenza con l’approccio seguito a livello internazionale. Più specificamente il regolamento riguarda i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
La decisione consentirà al Parlamento europeo, con cui è stato raggiunto un accordo il 16 dicembre 2014, di adottare il pacchetto in seconda lettura in una prossima sessione plenaria.
Raccomandazioni internazionali
I testi attuano le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), considerato un riferimento su scala mondiale in materia di norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Su alcune questioni, le nuove norme dell’UE ampliano i requisiti del GAFI e forniscono salvaguardie aggiuntive.
Le norme rafforzate riflettono la necessità dell’UE di adeguare la sua legislazione per tenere conto degli sviluppi della tecnologia e degli altri mezzi a disposizione dei criminali. I principali elementi sono i seguenti:
- l’estensione del campo di applicazione della direttiva, con l’introduzione di requisiti per un maggior numero di operatori. Ciò è realizzato riducendo la soglia dei pagamenti in contanti, per includere le persone che negoziano beni, da 15 000 a 10 000 EUR, nonché tramite l’inclusione dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo;
- l’applicazione di un approccio basato sul rischio, che utilizza processi decisionali basati sui fatti, per affrontare meglio i rischi. La fornitura di orientamenti da parte delle autorità europee di vigilanza;
- norme più severe in merito all’adeguata verifica della clientela. Le entità obbligate quali le banche sono tenute ad adottare misure rafforzate in presenza di rischi maggiori e possono adottare misure semplificate laddove sia dimostrata la presenza di rischi minori.
Valutazione del rischio a livello sovranazionale
L’importanza di un approccio sovranazionale alla valutazione del rischio è stata riconosciuta a livello internazionale. La Commissione è stata incaricata di coordinare la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo gravanti sul mercato interno e connessi alle attività transfrontaliere.
Titolarità effettiva
Il pacchetto comprende disposizioni specifiche sulla titolarità effettiva delle imprese. Le informazioni circa la titolarità effettiva saranno archiviate in un registro centrale, accessibile alle autorità competenti, alle unità di informazione finanziaria e, nel quadro della adeguata verifica della clientela, alle entità obbligate come le banche. Il testo concordato consente anche alle persone in grado di dimostrare un interesse legittimo l’accesso almeno alle seguenti informazioni archiviate:
- nome,
- mese ed anno di nascita,
- cittadinanza,
- paese di residenza,
- natura ed entità approssimativa del diritto di godimento detenuto.
Gli Stati membri che lo desiderano possono utilizzare un registro pubblico. Per quanto riguarda i trust, il sistema di registrazione centrale delle informazioni sulla titolarità effettiva sarà utilizzato laddove il trust generi obblighi fiscali.
Gioco d’azzardo
La normativa adottata prevede che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo che presentano un profilo di rischio più elevato procedano all’adeguata verifica per operazioni pari o superiori a 2 000 EUR. In casi di comprovato rischio basso, gli Stati membri possono esonerare determinati servizi di gioco d’azzardo da alcuni o tutti i requisiti, in circostanze rigorosamente limitate e giustificate. Tali esenzioni saranno oggetto di una specifica valutazione del rischio. I casinò non beneficeranno di esenzioni.
Tracciabilità dei trasferimenti di fondi
La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere particolarmente importante per prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Mentre l’attuale legislazione già impone ai prestatori di servizi di pagamento di allegare ai trasferimenti di fondi dati informativi sull’ordinante, le nuove norme impongono d’includere anche dati informativi sul beneficiario. In base alle nuove norme si chiede all’Autorità bancaria europea, all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento sulle misure da adottare quando ricevono trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti.
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni, il testo prevede una sanzione pecuniaria massima pari almeno al doppio dell’importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, o almeno a 1 milione di EUR. Per le violazioni che interessano enti creditizi o istituti finanziari, il testo prevede:
- una sanzione pecuniaria massima pari almeno a 5 milioni di EUR o al 10% del fatturato annuo complessivo nel caso di persone giuridiche;
- una sanzione pecuniaria massima pari almeno a 5 milioni di EUR nel caso di persone fisiche.
Prossime tappe
Gli Stati membri avranno due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale. Il regolamento sarà applicabile direttamente.
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