GIURISPRUDENZA DI MERITO: Swap: il contratto è valido anche se manca la bilateralità dell’alea
Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato sulla domanda di nullità di un contratto di interest rate swap per difetto di accordo sull’alea, proposta dall’impresa attrice sul presupposto che “la banca, al momento della stipula” era certamente “in grado di determinare ex ante (sulla base del tasso forward) la tendenza al ribasso del tasso Euribor”.
I giudici, pur avendo accertato ex post la circostanza del ribasso dei tassi Euribor poco tempo dopo la stipula del contratto, hanno ritenuto che le cause sarebbero da attribuire ad un “factum principis” (nella specie, le “decisioni delle Banche Centrali in considerazione della stagnazione economica”) che rappresenterebbe non un evento previsto o prevedibile, bensì una mera “concretizzazione dell’alea contrattuale”. Il Tribunale, inoltre, fa un passo ulteriore ed arriva ad affermare che “la mancanza di alea bilaterale non potrebbe neanche astrattamente determinare la nullità negoziale per difetto di causa”, discostandosi radicalmente dalla corrente giurisprudenziale della scommessa razionale, che presuppone che banca e cliente conoscano e condividano la misura dell’alea che assumono (vedi, in particolare, Corte d’Appello di Milano del 18 settembre 2013 e Tribunale di Torino del 27 gennaio 2014).
Fonte: Tribunale di Milano, sentenza del 28 gennaio 2014, n. 978.
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