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Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d’Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

BANCA D’ITALIA

COMUNICATO

Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d’Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

Con deliberazioni del Consiglio Superiore della Banca d’Italia, rispettivamente del 31 ottobre e del 20 dicembre 2013, sono state approvate la revisione del modello organizzativo dell’Amministrazione Centrale della Banca, attraverso l’istituzione del nuovo modulo del Dipartimento in luogo dell’Area Funzionale, e la creazione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.
L’organizzazione della Vigilanza nel nuovo Dipartimento e’ stata riconfigurata per rafforzare l’efficacia dell’attività di controllo sugli intermediari alla luce degli importanti cambiamenti in atto, quali le innovazioni dell’assetto regolamentare conseguenti alla crisi economica e l’imminente avvio del Sistema unico di vigilanza europeo (SSM). E’ stata pure tenuta presente l’esigenza di razionalizzare i processi decisionali e di accrescere integrazione e flessibilità delle strutture organizzative preposte alla Vigilanza.
La riforma organizzativa ha decorrenza dal 27 gennaio 2014: a partire da tale data la precedente Area funzionale Vigilanza bancaria e finanziaria viene sostituita dal Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, composto da 8 Servizi.
La riorganizzazione determina, tra l’altro, lo spostamento di alcune competenze amministrative da una struttura all’altra e la modifica della denominazione delle strutture stesse. In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: i) i criteri per l’individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza di competenza dell’Istituto (par. 1); ii) la disciplina dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi in tale materia (par. 2); iii) i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d’Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria (par. 3). 1. Individuazione delle unità organizzative responsabili dei
procedimenti amministrativi in materia di vigilanza
L’art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008 (1) (di seguito: «il Regolamento”), per l’individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa rinvio all’elenco allegato al Regolamento stesso; per i casi in cui l’elenco indica più unità organizzative in alternativa, consente di identificare univocamente il responsabile sulla base della natura dell’intermediario di volta in volta interessato (accentrato, accentrato specializzato, decentrato), quale risultante dalle apposite liste di gruppi e intermediari bancari e finanziari pubblicate e aggiornate dalla Banca d’Italia sul proprio sito internet.
Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di funzioni tra le strutture aventi compiti di vigilanza tiene conto della distinzione tra i gruppi bancari sottoposti alla diretta supervisione della Banca Centrale Europea nell’ambito del SSM, attribuiti alla competenza del nuovo Servizio Supervisione Bancaria 1, e i gruppi bancari e le banche non sottoposti alla diretta supervisione della BCE, sui quali le funzioni di vigilanza sono svolte dal Servizio Supervisione Bancaria 2 o dalle Filiali dell’Istituto. Inoltre, alcune delle funzioni in precedenza affidate al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali sono ora ripartite tra il Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi e il Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio.
Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, in luogo di quanto previsto dal citato art. 9 del Regolamento, si dispone con decorrenza dal 27 gennaio 2014 l’individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d’Italia in materia di vigilanza secondo i seguenti criteri:
1. i riferimenti contenuti nel Regolamento e nel relativo elenco al Servizio Supervisione Gruppi Bancari (SGB) si intendono effettuati, rispettivamente, al Servizio Supervisione Bancaria 1 (SB1) per gli intermediari compresi nell’elenco A-1 pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia, e al Servizio Supervisione Bancaria 2 (SB2) per gli intermediari compresi nell’elenco A-2 pubblicato sul predetto sito;
2. i riferimenti al Servizio Supervisione Intermediari Specializzati (SIS) si intendono effettuati al Servizio Supervisione Intermediari Finanziari (SIF);
3. i riferimenti all’Unità di Coordinamento d’Area e Collegamento Filiali (UCC) si intendono effettuati al Servizio Coordinamento e Rapporti con l’Esterno (CRE);
4. i riferimenti al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (REA) si intendono effettuati al Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC), salvo quanto si dirà oltre;
5. per i casi in cui l’elenco allegato al Regolamento indica più unità organizzative in alternativa, resta ferma la necessità’ di fare riferimento alle liste di intermediari pubblicate e aggiornate dalla Banca d’Italia sul proprio sito internet, che identificano per ciascun intermediario vigilato l’unità organizzativa responsabile (cfr. elenchi A1-A4, pubblicati sul sito internet dell’Istituto, contenenti gli elenchi degli intermediari vigilati rispettivamente dai Servizi SB1, SB2 e SIF e dalle Filiali).
Poiché le funzioni di vigilanza relative alle banche specializzate, in precedenza svolte dal Servizio SIS, sono ora attribuite al Servizio SB2, laddove l’elenco allegato al Regolamento menziona il Servizio SIS tra le unità organizzative responsabili di procedimenti amministrativi o di fasi procedimentali relativi a banche, tale riferimento è da intendersi venuto meno.
L’unità organizzativa responsabile per i procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia ai sensi del Titolo VI del TUB e per quelli in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del Codice del Consumo è il Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio (TCA).
Qualora un intermediario sia sottoposto a una procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del Testo unico bancario o del Testo unico della finanza o versi in liquidazione ordinaria, il Servizio CGC subentra alle unità organizzative indicate come responsabili in via ordinaria.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria non censiti nell’elenco allegato al Regolamento ma disciplinati in successivi provvedimenti dell’Istituto.
Con riferimento ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali pendenti alla data del 27 gennaio 2014, l’unità organizzativa responsabile è individuata, a decorrere da tale data, sulla base dei nuovi criteri sopra indicati. La variazione della denominazione dell’unità responsabile sarà comunicata individualmente alle parti dei procedimenti pendenti a cura della struttura che ne acquisisce la responsabilità.
La variazione dell’unità responsabile sarà altresì comunicata individualmente alle banche specializzate per le quali le funzioni di vigilanza, in precedenza svolte dal Servizio SIS, sono ora attribuite al Servizio SB2.
Per tutti gli altri intermediari, in deroga a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento e in considerazione del carattere generalizzato della variazione – che comporta solo un cambio di denominazione della struttura organizzativa responsabile – la variazione stessa si intende comunicata con la pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia del presente provvedimento e delle liste degli intermediari che identificano per ciascuno di essi l’unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria. 2. Poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei
procedimenti amministrativi in materia di vigilanza
Con provvedimento del 5 marzo 2013 è stato disciplinato l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, relativi alla conclusione dei procedimenti della Banca d’Italia in caso di inerzia delle strutture competenti. Tali poteri sono stati attribuiti al Funzionario generale preposto all’Area funzionale individuata in base a quanto previsto nel medesimo provvedimento.
In relazione alle modifiche conseguenti al nuovo assetto organizzativo della Vigilanza, a decorrere dal 27 gennaio 2014, limitatamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, i riferimenti contenuti nel provvedimento del 5 marzo 2013 all’Area funzionale e al Funzionario generale si intendono effettuati, rispettivamente, al Dipartimento Vigilanza bancaria e Finanziaria e al Capo di tale Dipartimento. 3. Riferimenti alle strutture della Vigilanza contenuti nei
provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d’Italia
In relazione alle modifiche dell’assetto organizzativo richiamate in premessa, con il presente provvedimento si procede altresì ad aggiornare alla riforma i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d’Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
Si dispone pertanto che, a decorrere dal 27 gennaio 2014, nei provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d’Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni, ogni riferimento alle strutture organizzative della soppressa Area Vigilanza bancaria e finanziaria deve intendersi effettuato alle nuove strutture alle quali sono trasferite le pertinenti competenze sulla base delle indicazioni pubblicate sul sito internet della Banca d’Italia.
Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di sanzioni amministrative (provvedimenti del 18 dicembre 2012, recante «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa», e del 27 giugno 2011, recante «Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell’art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993 e dell’art. 195 del decreto legislativo n. 58/1998 e delle modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie – art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»), nelle more dell’integrale aggiornamento della disciplina in questione necessario per recepire le novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. «CRD IV»), si dispone che, a decorrere dal 27 gennaio 2014:
1) ogni riferimento al Servizio Rapporti esterni e affari generali (REA) della Banca d’Italia si intende sostituito dal riferimento al Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC);
2) ogni riferimento al Direttore Centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria si intende sostituito dal riferimento al Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria;
3) in caso di assenza o impedimento, il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e’ sostituito dal Vice Capo del Dipartimento più anziano nel grado e, in caso di contemporanea assenza anche del Vice Capo del Dipartimento più anziano, dall’altro Vice Capo del Dipartimento;
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata rea@pec.bancaditalia.it è sostituito dall’indirizzo cgc@pec.bancaditalia.it.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino di Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it.
Roma, 21 gennaio 2014Il Governatore: Visco(1) Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

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